Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti
1.	Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto rettorale. Almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2.	Il Collegio è composto da: il presidente, designato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il predetto incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.
3.	Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. Il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta.
4.	I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5.	Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.