Regolamento per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico
      
  Art. 5 - Presentazione delle candidature
1.	La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2.	I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3.	E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.