Centri Servizi di Facoltà
      
  Art. 3 - Fondi disponibili
I “Centri Servizi di Facoltà” usufruiscono di stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione. Possono disporre dei seguenti fondi:
	a) dotazione ordinaria di funzionamento;
	b) assegnazione per acquisto di attrezzature ed arredi didattici;
	c) contributi di enti e privati versati a titolo di liberalità;
	d) entrate per conto terzi o derivanti da rapporti interorganici;
	e) assegnazione fondi ricerca scientifica;
	f) ogni altro fondo specificamente destinato dal Consiglio di Amministrazione all’attività dei “Centri Servizi di Facolta”.