Elezione dei rappresentanti dei Ricercatori e degli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento nei Consigli delle Scuole dirette a fini speciali
      
  Art. 7
Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.	Espressioni di voto eccedenti rendono il voto nullo.
	Il voto è segreto.