Art. 8 - Fondi
Il CLA usufruisce di stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione. Può disporre dei seguenti fondi:
a)	dotazione ordinaria di funzionamento per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alla sede stessa;
b)	assegnazione per acquisto di attrezzature didattiche;
c)	assegnazione per acquisto di arredi per aule e per funzionamento laboratori didattici;
d)	eventuali contributi a carico delle strutture scientifiche, didattiche e  di servizio dell’Ateneo, ovvero sui fondi di ricerca di docenti e ricercatori che direttamente usufruiscono dei servizi resi dal CLA in base a criteri e modalità deliberati dal Consiglio del CLA;
e)	contributi di enti e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;
f)	quote di proventi per prestazioni a pagamento da utilizzarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi;
g)	ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione dei competenti organi accademici dell’Ateneo, all’attività del CLA.