Art. 3
Tali prestazioni, dando luogo a rapporti di lavoro autonomo, dovranno essere caratterizzate dai seguenti requisiti:
a) essere contingenti ed eccezionali e non assolvibili dal personale in servizio in virtù della normativa vigente;
b) non prevedere obblighi di orario da parte dei prestatori d'attività;
c) non comportare rapporti di subordinaziones nei confronti del personale dell'Università;
d) essere chiaramente definita sia la natura del lavoro che il tempo necessario per l'esecuzione del lavoro stesso;
e) svolgere il lavoro all'esterno dell'Ateneo. Se l'attività deve essere svolta presso l'Università, sarà necessario prevederlo in maniera esplicita all'atto dell'assegnazione dell'incarico e validamente giustificarne la necessità.
Per i prestatori privi di Partita IVA sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
f) la durata dell'incarico non dovrà essere superiore a sei mesi;
g) il prestatore dovrà dichiarare di non esercitare, per professione abituale, altre attività di lavoro autonomo.