Art. 4
L'affidamento dell'incarico - a richiesta della struttura interessata - dovrà essere disposto dall'organo competente (Consiglio di Dipartimento oppure Consiglio d'Amministrazione), che dovrà dichiarare l'impossibilità a far svolgere quello specifico lavoro al proprio personale. Per incarichi di importo inferiore a Euro 2.065,83.- possono provvedere all'affidamento dei medesimi ed alla dichiarazione citata, i Direttori di Dipartimento e i Direttori d'Istituto, purchè delegati dal rispettivo Organo collegiale. Di ogni affidamento di incarico sarà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione, ai fini di una raccolta anagrafica.
L'affidamento sarà perfezionato mediante emissione di buono d'ordine, a firma del responsabile della struttura interessata, contenente l'indicazione del prestatore d'opera, il suo codice fiscale o partita IVA, l'oggetto della prestazione, l'importo pattuito per la prestazione, il periodo di svolgimento della prestazione ed il termine di consegna. Al buono d'ordine verrà allegata la lettera di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
Il prestatore d'opera invierà una dichiarazione di accettazione dell'incarico, come da allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.
Alla conclusione del lavoro, il prestatore d'opera consegnerà la relativa documentazione insieme alla nota per la liquidazione, corredata da una dichiarazione, come da allegato 3, che forma parte integrante del presente Regolamento.