Art. 9 - Prestazioni in conto terzi
1.- Enti pubblici o privati che intendano usufruire delle apparecchiature, programmi o dei servizi del CSIA devono presentare al Direttore del CSIA richiesta scritta precisando il tipo di prestazione richiesta. Le richieste devono essere prese in considerazione nell’ordine cronologico di presentazione.
2.- Il Direttore del CSIA, sentito il Responsabile di Settore competente, comunica al richiedente l’accettazione del CSIA e la data presumibile entro la quale potrà essere eseguita la prestazione “di routine”. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore del CSIA, delibera sulle prestazioni in conto terzi aventi natura aventi natura di consulenza tecnica o scientifica di carattere straordinario, contratti e convenzioni a contenuto complesso ovvero richiedenti specifiche attività, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi.
3.- Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Direttore del CSIA, delibera le tariffe per prestazioni in conto terzi, aggiornandole di anno in anno.