Art. 1 - Indizione delle elezioni
Le elezioni per la nomina di due rappresentanti dei professori di prima fascia, di due rappresentanti dei professori di seconda fascia e di due rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi dell'art. 1.1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.
Il decreto rettorale fissa la data e la sede delle elezioni e l’orario di apertura e chiusura del seggio, nonché la convocazione delle tre Assemblee degli elettori.
Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all’Albo dell’Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale docente e ricercatore dell’Ateneo.