Finanziamento da parte di soggetti esterni di posti di ruolo di professore e ricercatori universitari

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con decreto rettorale.
Mantengono validità le convenzioni precedentemente perfezionate. Eventuali accordi, in via di perfezionamento all’entrata in vigore del presente regolamento, potranno contemplare un finanziamento inferiore a cinque anni – ma comunque non inferiore a tre – salva l’osservanza delle garanzie di cui all’art. 5.