Art. 1
1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l’Università, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica per il conferimento:
a) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio;
b) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di studio, ivi comprese le attività clinico pratiche.
2. I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per non più di sei anni accademici consecutivi, previa valutazione positiva da parte della Facoltà delle attività didattiche svolte dal docente.
3. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali.