Art. 3 - Composizione e funzionamento
1. La CVR è composta da un membro per ciascuna delle aree scientifiche, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, n. 175, ovvero due membri per quelle aree che siano suddivise dall’ANVUR in sub-aree (bibliometrica e non bibliometrica) e che, in Ateneo, siano rappresentate da almeno dieci unità di personale di ruolo sia per le aree che per le sub-aree.
2. I docenti appartenenti ad aree scientifiche o sub-aree con un numero di afferenti di ruolo inferiore ai limiti di cui al comma precedente sono collocati in area scientifica affine, individuata dalla CVR.
3. I componenti della CVR sono designati dal Rettore, che sceglie tra una rosa di candidati proposti dal Senato Accademico. Ogni rappresentante di area in Senato Accademico propone, per l’area o sub-aree di propria competenza, una rosa di nominativi compresi tra due e quattro, avendo cura di garantire, laddove possibile, l’equilibrio di genere.
4. I candidati sono scelti tra professori e ricercatori di elevato profilo scientifico dell’Ateneo, che possano garantire la presenza in servizio per il triennio. Non possono essere componenti della CVR i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i delegati e collaboratori del Rettore, i Direttori di Dipartimento, i componenti del Nucleo di Valutazione e i componenti del Presidio della Qualità.
5. I componenti della CVR sono nominati con decreto rettorale.
6. Il Presidente è eletto tra i componenti della CVR, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, e nominato con decreto rettorale.
7. La CVR è convocata dal Presidente, che fissa l’ordine del giorno delle sedute. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.