Art. 3
A decorrere dal mese di agosto di ciascun anno, sarà predisposto un avviso pubblico di selezione, rivolto agli studenti, che stabilirà tutte le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle forme di collaborazione e il relativo corrispettivo per l'anno accademico successivo.
Con le modalità indicate nei predetti avvisi di selezione lo studente potrà dare la propria disponibilità a svolgere l’attività anche presso gli altri Poli dell’Università di Trieste e dare la propria disponibilità a svolgere il servizio di assistenza e accompagnamento agli studenti e al personale dell’Ateneo con disabilità non grave.
La graduatoria unica sarà approvata e resa esecutiva con cadenza annuale e sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica in base ai criteri di merito e reddito di cui all’art.4. La graduatoria verrà pubblicizzata mediante web e rimarrà in vigore fino all’approvazione di quella relativa all’anno successivo.
Eventuali istanze di revisione da parte dello studente della graduatoria pubblicata dovranno essere presentante improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Ateneo e indirizzate alla Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica dell’Università degli Studi di Trieste.