Art. 14 - Norma transitoria
In prima applicazione, entro i termini previsti dal regolamento generale di Ateneo transitorio sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei ricercatori in tutti i Consigli di Facoltà per il triennio accademico 1997/2000 nella misura del venti per cento del totale dei professori di prima e seconda fascia.
Ai sensi dell'art. 35.6 dello Statuto, lo scorcio dell'anno accademico 1996/97 si aggiunge al mandato.
Fino alla nomina dei nuovi eletti rimangono in prorogatio i rappresentanti dei ricercatori scaduti al termine dell'anno accademico 1995/96.
Per i Consigli delle Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e della Scuola di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, in cui il mandato dei rappresentanti dei ricercatori in carica alla data del 1° novembre 1996 viene a scadere al termine dell'anno accademico 1996/97, la scadenza del mandato stesso coincide con l'insediamento dei nuovi rappresentanti dei ricercatori in base all'esito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.