Art. 3 - Modalità di trasformazione dei rapporti di lavoro
01.- La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa può aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la collocazione temporale della prestazione lavorativa prescelta nonché, obbligatoriamente, dichiara l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere se la prestazione prescelta è al 50%. Tale dichiarazione va resa anche se negativa. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare all’Amministrazione, entro quindici giorni, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa.
02.- Le domande di trasformazione del rapporto devono essere indirizzate al Direttore amministrativo, e devono contenere oltre alle generalità del richiedente, eventuali titoli di precedenza identificabili tra quelli previsti nel precedente art. 2.
03.- Nel caso di istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'Amministrazione provvede ad acquisire il parere del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di accertare che la trasformazione non comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità della struttura stessa, nel qual caso la trasformazione potrà essere differita, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 6 mesi. Perdurando le situazioni di pregiudizio alla funzionalità della struttura, l'Amministrazione può operare il trasferimento del dipendente interessato, nel rispetto del vigente regolamento della mobilità interna.
04.- L'Amministrazione è tenuta a comunicare la proprie determinazioni, con atto scritto motivato, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, che, decorso inutilmente tale termine, si intende accolta. In ogni caso, la trasformazione del rapporto d'impiego deve risultare da atto scritto.