Art. 4 - Tipologie del rapporto di lavoro part-time. Lavoro supplementare, lavoro straordinario e plus orario.
01. - I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere strutturati
- in relazione alla durata settimanale della prestazione, di norma secondo le seguenti tipologie:
- semplice (18 ore, pari al 50%)
- maggiorato (24 ore, pari al 66,7%)
- massimo (30 ore, pari al 83,3%)
- in relazione alla durata giornaliera/mensile/annua della prestazione, secondo le seguenti tipologie:
- orizzontale con prestazione giornaliera da 3 a 6 ore in tutti i giorni
lavorativi (di norma 5)
- verticale con prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, o del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno)
secondo le seguenti tabelle:
tipologie di orari - part-time orizzontale
n. giornate settimanali
TIPO
56*
Ore/minuti giornalieri
a) semplice - 18 ore
3,363
b) maggiorato - 24 ore
4,484
c) massimo - 30 ore
65
· (*) previsione valida solo per particolari servizi che prestano attività lavorativa al sabato.
durata della prestazione - part-time verticale
TIPO
Su base settimanale / giorni alla settimana (*)
Su base mensile / giorni al mese (**)
Su base annua / mesi all'anno (**)
a) semplice
3
15
6
b)
maggiorato
4
20
8
c) massimo
5
25
10
· (*) prestazione lavorativa di 6 ore
· (**) prestazione lavorativa intera
02.- Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale può modificare in qualunque momento la tipologia oraria della propria prestazione lavorativa. Per garantire la completa osservanza della prestazione lavorativa, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base mensile/annua può modificare la tipologia della propria prestazione lavorativa al compimento di ogni mese/anno lavorativo in regime di part-time verticale. Anche la modifica della tipologia oraria del rapporto di lavoro a part-time deve risultare da atto scritto.
03. - Nel caso di part-time orizzontale, in relazione a specifiche esigenze di organizzazione debitamente motivate, l’Amministrazione può richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari(*) rispetto a quelle previste per le diverse tipologie di part-time, nella misura massima di 3 ore settimanali, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del dipendente. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario. Laddove il lavoro supplementare venga svolto successivamente ad una giornata di 6 ore, con l’interruzione per la pausa, al dipendente sarà riconosciuta l'indennità rientro e sostitutiva della mensa.
(*) intese come prestazioni di servizio oltre all'orario previsto per la tipologia di part-time prescelto, secondo i criteri determinati nel comma di cui sopra;
04. - Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario (**), in relazione alle giornate di attività lavorativa, per situazioni di carattere eccezionale, debitamente documentate dal responsabile della struttura.
05.- Il personale in regime di part-time è tenuto alla stretta osservanza dell’impegno orario previsto; non sono consentiti plus orari (***), nè conseguenti recuperi.
06. - Il personale in regime di part-time impegnato in missione ovvero in corsi di formazione anche nella propria sede di servizio, che deve adattare a tali situazioni straordinarie la propria prestazione di servizio, può far ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali superiori o inferiori alla collocazione temporale della propria prestazione lavorativa, in relazione al periodo di riferimento.
(**) nella tipica accezione di "lavoro straordinario" - prestazione di servizio della durata di almeno 1 ora, resa oltre all'orario di servizio normale; i limiti mensili ed annui relativi a dette prestazioni sono automaticamente determinati tenendo conto della ridotta durata della prestazione, a norma dell'art. 18 c. 7 del CCNL 1998/2001;
(***) intesi come trattenimento in servizio oltre la fascia di flessibilità ordinaria, in relazione alla tipologia di part-time prescelta.