Art. 2 - Spese per Istituti
I Direttori degli Istituti possono effettuare in economia le spese necessarie per il funzionamento degli Istituti, nei limiti di valore e secondo le modalità previste dagli artt. 63 e seguenti del vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e secondo le seguenti voci di spesa:
01) opere di rinnovamento di tinteggiatura di murature e serramenti interni;
02) assicurazioni bollo, riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, carburanti e lubrificanti;
03) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, da stampa, da fotoriproduzione e legatoria, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, materiale di consumo per il loro funzionamento;
04) piccoli impianti e spese di illuminazione in genere, telefono. Per l'esecuzione di impianti che devono essere allacciati o alimementati dalle reti generali è prescritto il preventivo nulla-osta da parte dei conferenti Servizi;
05) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonchè stampa di tabulati circolari e simili, funzionamento dei servizi di fotoriproduzione e della legatoria;
06) spese relative a convegni, conferenze nazionali ed internazionali organizzati dal'Istituto;
07) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri;
08) trasporti, traslochi, spedizioni e facchinaggi;
09) provviste di effetti di corredo al personale dipendente anche a norma delle leggi vigenti in materia antinfortunistica.
Per ciascuna specie di spesa il Direttore di Istituto può provvedere direttamente, di volta in volta, nel limite dell'importo di Euro 10.329,14.- annui al netto di I.V.A. Nell’ambito di tale cifra le spese che singolarmente superino Euro 2.065,83 - dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.