Art. 4 - Gestione del Percorso Formativo 24CFU
1. Il PF24 è gestito dal Coordinatore che ha la responsabilità del suo buon funzionamento.
2. Il Coordinatore è nominato dal Direttore del Dipartimento proponente, sentiti i Direttori degli altri Dipartimenti associati nella gestione del percorso, tra i propri professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di tipo b. Il suo mandato dura un anno ed è rinnovabile.
3. Il Coordinatore rappresenta il PF24 nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattici. Il Coordinatore può proporre la nomina di una “Commissione PF24”, i cui componenti sono scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato dei Dipartimenti associati e/o tra i docenti titolari di insegnamenti del PF24 stesso. Il numero dei componenti della Commissione PF24 è stabilito dal Coordinatore in funzione delle necessità organizzative e gestionali del percorso. Le nomine quali componenti della Commissione PF24 proposte dal Coordinatore devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento proponente il PF24, sentiti i Dipartimenti associati.
4. Spetta al Coordinatore, coadiuvato dalla Commissione PF24:
a) definire le modalità di attuazione delle attività didattiche;
b) sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica;
c) valutare le carriere pregresse degli studenti ed eventuali riconoscimenti ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU, stabilendo procedure, criteri e modalità dei riconoscimenti stessi, anche avvalendosi di apposite commissioni;
d) proporre annualmente la documentazione necessaria per l’attivazione e il piano dell’offerta formativa per l’anno accademico successivo;
e) promuovere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al buon funzionamento del percorso non specificate nei precedenti punti.
5. I docenti responsabili delle attività formative vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento proponente il PF24, seguendo le stesse procedure previste dall’Ateneo per l’affidamento degli incarichi didattici dei corsi di studio di I e II livello.
6. Le attività formative del percorso sono da considerarsi assimilate alle attività di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C) ai fini dell’attribuzione dei compiti didattici ai sensi del Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori