Art. 5 – funzioni delle Sottocommissioni
5.1. Le Sottocommissioni hanno funzione consultiva in relazione alle attività da intraprendere, loro modalità di svolgimento e le azioni a supporto da adottare.
5.2. La Sottocommissione si raduna, se necessario anche attraverso modalità a distanza, tutte le volte che lo ravvisa opportuno il Presidente o quando ne fanno richiesta almeno due membri della Commissione. La riunione è convocata dal Presidente con qualsiasi mezzo, con almeno tre giorni di anticipo. La riunione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente adottate con almeno la metà più uno dei voti favorevoli (quorum funzionale). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni adottate dovranno risultare da verbale scritto a cura del segretario della Commissione.