Regolamento per la disciplina degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale
Art. 4 - Nomina e funzione degli Agenti Contabili
La funzione di Agente Contabile è esercitata da dipendenti o, se sussistono i presupposti normativi, da terzi designati dal Direttore Generale con apposito atto che potrà eventualmente contenere, altresì, la designazione del sostituto, per tutti i casi di assenza o motivato impedimento del titolare della funzione.
Qualora l'Agente Contabile designato venga a cessare, il Direttore Generale con specifico atto dovrà procedere alla nomina di un nuovo Agente Contabile.
A seguito della cessazione dell’Agente titolare, l'assunzione delle funzioni dell’Agente successore deve essere preceduta dalla ricognizione effettiva dei beni e del denaro gestiti dall’Agente cessato, redigendo al riguardo specifici verbali.