Articolo 6 Servizio effettivo inferiore al triennio, anno sabbatico e congedi analoghi
1. Al docente, il cui servizio effettivo non copre l’intero triennio – per effetto di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, di avvenuta presa di servizio nel corso del triennio o altri eventi di carriera che incidono sulla durata del servizio nel periodo – si applicano i seguenti criteri:
I) l’attività didattica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e l’attività gestionale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) vengono valutate con esclusivo riferimento agli anni accademici nei quali il servizio effettivo supera i 180 giorni; altrimenti, il docente è esonerato dalla valutazione dell’attività didattica e dell’attività gestionale nell’anno accademico che non integra tale soglia;
II) l’attività di ricerca viene valutata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b);
III) in caso di esonero ai sensi del punto I) con riferimento a tutti e tre gli anni accademici oggetto di valutazione, il docente consegue una valutazione positiva se risulta avere soddisfatto l’Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, che tiene conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale; viene, invece, considerato “non valutabile” nell’ipotesi di “esonero totale” dalla valutazione dell’attività di ricerca, secondo le linee-guida CVR.
1-bis). Ai fini del servizio effettivo di cui al comma 1 rilevano tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall’interessato presso l’Università degli Studi di Trieste, con esclusione dell’attività gestionale per il ruolo di ricercatore a tempo determinato.
2. Il docente, non presente nei ruoli dell’Ateneo al momento dell’avvio del processo di valutazione annuale, trasferitosi presso l’Università di Trieste, che ivi maturi il diritto al passaggio alla classe successiva, potrà presentare specifica domanda di attribuzione dello scatto stipendiale corredata dall’autocertificazione relativa all’assolvimento degli obblighi istituzionali secondo i criteri previsti nell’Ateneo di provenienza.
3. I docenti beneficiari del c.d. anno sabbatico ex art. 17 comma 1 d.P.R n. 382/1980 o di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca all’estero ex art. 10 Legge 311/1958 e i ricercatori che usufruiscano di periodi di congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 8 Legge 349/1958 conseguono una valutazione positiva se soddisfano il requisito previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera b), mentre sono esonerati dalla valutazione dei criteri contemplati dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) solo con riferimento agli anni accademici interessati, in tutto o in parte, dalla fruizione dei periodi di congedo.