Ai sensi dell' art. 18 dello Statuto di Ateneo, l’Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche, gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nel rispetto del principio di trasparenza, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la qualità della ricerca svolta dai dipartimenti, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, che verifica in particolare:
a) la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all’articolo 30;
b) l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento.
Competono, altresì, al Nucleo di valutazione, in raccordo con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture tecniche, amministrative e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in conformità a regolamento di Ateneo e alle norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il Nucleo di Valutazione esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e da regolamento.
L’Università assicura al Nucleo di valutazione l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.