Art. 16 - Gruppi consiliari
1. Nella seduta di insediamento vengono costituiti i Gruppi Consiliari.
2. Ogni consigliere/a può depositare, anche in un secondo momento, presso l’Ufficio di Presidenza o l’ufficio dell’Amministrazione incaricato della segreteria del Consiglio degli Studenti, la richiesta di istituzione di un Gruppo Consiliare.
3. Ogni consigliere/a deve far pervenire all’Ufficio di Presidenza o all’ufficio competente dell’Amministrazione la propria adesione ad un Gruppo Consiliare.
4. In mancanza di tale adesione, il/la consigliere/a è inserito/a nel gruppo misto.
5. Un Gruppo Consiliare è costituito quando ottiene l’adesione di almeno cinque consiglieri/e, fatta eccezione per il gruppo misto e per il Gruppo Consiliare dell’Ufficio di Presidenza.
6. Ogni Gruppo Consiliare designa al proprio interno un/a capogruppo ed un/a vicecapogruppo con funzioni di coordinamento.
7. L’Ufficio di Presidenza costituisce un Gruppo Consiliare a sé stante, di cui il/la Presidente funge da capogruppo.