Art. 26 - Funzioni delle commissioni
1.	Il Consiglio degli Studenti organizza i suoi lavori mediante l’istituzione di commissioni permanenti e temporanee.
2.	Le commissioni:
a.	hanno funzioni propositive e sono sedi di dibattimento negli ambiti loro assegnati;
b.	curano la fase istruttoria delle deliberazioni su richiesta dall’Ufficio di Presidenza;
c.	coadiuvano il/la Presidente del Consiglio degli Studenti nell'esecuzione di deliberazioni, su richiesta dell’assemblea o dell’Ufficio di Presidenza;
d.	svolgono, autonomamente o su richiesta dell'assemblea, attività ispettiva e di approfondimento su specifiche materie rilevanti per l’Università;
e.	possono essere delegate dal Consiglio degli Studenti, con maggioranza qualificata dei tre quinti dei/delle consiglieri/e presenti, a deliberare su questioni urgenti.
3.	La delega a deliberare di cui al precedente punto e) può essere dall’assemblea revocata con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei/delle consiglieri/e presenti; sono fatte salve tutte le deliberazioni adottate dalla commissione prima della revoca.