Regolamento del Consiglio degli Studenti
        Titolo 2 - Ufficio di presidenza
      
  Art. 10 - Attribuzioni della segreteria
1.	I/Le due vicepresidenti coadiuvano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal/la vicepresidente anziano/a; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del/la vicepresidente anziano/a, le funzioni del/la Presidente sono esercitate dal/la secondo/a vicepresidente.
2.	È vicepresidente anziano/a l’eletto/a alla carica di vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3.	A parità di voti, è vicepresidente anziano/a il/la vicepresidente con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.