Art. 13 - Elezione della vicepresidenza
1.	I/le Vicepresidenti sono eletti/e con le medesime modalità previste per l’elezione del/la Presidente, nella seduta di insediamento o nell’aggiornamento della stessa.
2.	Sono eletti/e vicepresidenti i/le consiglieri/e che ottengono la maggioranza dei voti dei/delle presenti.
3.	Per l’elezione dei/delle due vicepresidenti ogni consigliera e consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo/la stesso/a candidato/a. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4.	Nel caso in cui si proceda all’elezione di un/a solo/a vicepresidente, ogni consigliere e consigliera ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5.	In caso di parità di voti tra due o più consiglieri/e, qualora non possano essere eletti/e entrambi/e, prevale la/il consigliera/e con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6.	A parità di anzianità accademica, prevale la/il consigliera/e con la minore anzianità anagrafica.
7.	I/Le vicepresidenti restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8.	In caso di anticipata cessazione dalla carica di vicepresidente, la/il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l’elezione del/la nuovo/a vicepresidente nella prima data utile.