Art. 1 - Definizioni
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento Didattico di Ateneo approvato dal MIUR con decreto direttoriale dd. 2 agosto 2001 ed in attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 9 del decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dd. 22 ottobre 2004 n° 270, l'Ateneo promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. La denominazione “Master universitario dell’Università degli Studi di Trieste” si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
2. I Corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, sulla base di convenzioni ed accordi con Enti e soggetti esterni, italiani e stranieri.