Art. 2 - Tipologia di spese
1. L’uso delle carte di credito è consentito - nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regolamentari per ciascuna tipologia di spesa e degli stanziamenti disposti allo scopo - qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l’esecuzione delle spese relative a:
a) rappresentanza, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall’apposito regolamento per tale tipo di spesa;
b) trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale autorizzato all’uso delle carte di credito, in occasione di missioni;
c) acquisti tramite internet di beni e di servizi, qualora sia dimostrata la convenienza ed economicità di tale mezzo di pagamento; sono esclusi da tale forma di pagamento i servizi che danno luogo ad obblighi di sostituto d’imposta.
2. E’ escluso l’uso di carte di credito per il prelievo di contante.