Art. 9 - Selezione
1. La procedura di valutazione comparativa avviene per titoli, prova scritta a carattere teorico/pratico e colloquio.
2. La commissione giudicatrice nella prima riunione determina i criteri di massima e le modalità di valutazione dei candidati sia con riguardo ai titoli e alle pubblicazioni che alle prove.
3. Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all’Albo del Rettorato presso la Sezione Personale Docente, all’Albo della struttura scientifica interessata e sul sito web dell’Università degli Studi di Trieste, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
4. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati la commissione giudicatrice tiene in considerazione:
a) la congruenza delle competenze del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica;
c) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) la continuità temporale della produzione scientifica;
e) l’apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
f) l’attività didattica, svolta anche all’estero;
g) l’attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, secondo la sua attinenza con il programma di ricerca per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa.
5. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti costituiscono titolo preferenziale.
6. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove. I candidati che conseguono l’ammissione alle prove concorsuali verranno convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle medesime.
7. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Ne sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.
8. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei candidati e indica il vincitore della procedura di valutazione comparativa.
9. Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore.