Art. 4 - Modalità di richiesta
1. Gli organi collegiali delle strutture universitarie preposte alla ricerca scientifica deliberano di procedere all’attivazione delle procedure di reclutamento di cui all’art. 1 del presente regolamento indicando:
l’area e il settore scientifico-disciplinare di riferimento e il campo di ricerca;
la durata del contratto e la sua eventuale rinnovabilità;
il titolo del progetto su cui graverà la copertura della spesa;
il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
i motivi per cui, in relazione all’attuazione del progetto stesso, si richiede l’assunzione di un ricercatore a contratto;
gli eventuali requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
la conoscenza di una lingua straniera, la cui padronanza sarà accertata dalla commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale;
la copertura finanziaria complessiva, che deve comprendere gli oneri a carico dell’ente.
2. Gli organi collegiali, di cui al comma 1, si impegnano a garantire la copertura della spesa del contratto per la sua intera durata.
3. La struttura scientifica richiedente determina annualmente, d’intesa con la/e Facoltà interessata/e, il monte-ore che il ricercatore a contratto deve dedicare all’ attività didattica integrativa conferita nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, da svolgere all’interno di uno o più Corsi di Studio o di terzo livello dell’Ateneo.
4. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il/i Preside/i della/e Facoltà presso la/le quale/i viene svolta l’attività didattica integrativa del ricercatore a contratto comunicheranno annualmente all’Amministrazione dell’Ateneo il nominativo del ricercatore a contratto, il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento, il/i Corso/i di Studio o di terzo livello ed il numero di ore di didattica integrativa assegnate.