Conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 4.11.2005 n. 230
Art. 14 - Trattamento previdenziale e assicurativo
Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
Limitatamente al periodo della prestazione l’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite dal primo comma dello stesso articolo.