Conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 4.11.2005 n. 230
Art. 4 - Conferimento diretto ad eminenti studiosi
1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare il conferimento diretto di incarichi per insegnamenti vacanti ad eminenti studiosi italiani o stranieri, senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui all’art. 3.
2. La qualità di “eminente studioso” deve risultare dalla rilevanza dei contributi scientifici apportati, dai riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale.