Art. 15 - Norme finali e transitorie
1. Sono fatti salvi gli incarichi di insegnamento già conferiti con delibera dei Consigli di Facoltà o da conferire in esito a bandi di selezione emessi, secondo la disciplina già approvata dagli organi accademici, in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il “Regolamento Professori a contratto” viene sostituito dal “Regolamento per il conferimento di attività didattiche integrative e tecnico/pratiche” che disciplina il conferimento:
a) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento;
b) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di studio, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento, ivi incluse le attività clinico-pratiche.