Art. 9 - Obblighi del beneficiario
1. E’ fatto obbligo al dipendente comunicare all’amministrazione, entro quattro mesi dalla data di inizio di utilizzo dei permessi, la mancata fruizione dei medesimi.
2. L’amministrazione procede all’accertamento, in ordine all’iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In caso di concessione dei permessi per la preparazione di esami, in qualità di privatisti, è accertato il sostenimento dell’esame, non sussistendo l’obbligo di iscrizione.
3. In caso di studenti universitari è accertato l’avvenuto sostenimento di almeno un esame, relativo ai corsi per i quali sono stati concessi i permessi (entro le sessioni straordinarie di esami dell’anno accademico relativo), ovvero la presentazione della tesi (entro le sessioni dell’esame di laurea afferenti all’anno accademico nel quale è stata presentata la domanda di permesso).
4. Nel caso di accertato, improprio utilizzo dei permessi, i corrispondenti periodi sono considerati quale aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del D.P.R. 3.1.1957, n. 3 confermato dall’art. 32 del CCNL Università del 16.10.2008, con conseguente recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi o, in alternativa, recuperati dal dipendente con altrettante ore lavorative, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità penale e disciplinare del dipendente, prevista per i casi di dichiarazione mendace.