Art. 6 - Graduatorie e criteri
1. Nel caso in cui le domande superino il contingente previsto, i permessi vengono concessi con il seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequentano rispettivamente corsi di scuola primaria, secondaria e di qualificazione professionale;
b) ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi di una laurea triennale, laurea magistrale e laurea a ciclo unico e che abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
c) ai dipendenti iscritti a corsi di studi di una laurea triennale, laurea magistrale e laurea a ciclo unico, che frequentano il penultimo anno;
d) ai dipendenti iscritti a corsi di studi di una laurea triennale, laurea magistrale e laurea a ciclo unico, che frequentano i primi anni (anteriori agli ultimi due);
e) ai dipendenti iscritti a una laurea triennale, del vecchio ordinamento e che non rientrano al punto b);
f) ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno di: laurea specialistica, corso di perfezionamento dopo la laurea triennale, master di 1° livello;
g) ai dipendenti iscritti a una laurea specialistica, un corso di perfezionamento dopo la laurea triennale, un master di 1° livello che non rientrano al punto f);
h) ai dipendenti ammessi a frequentare il master di 2° livello;
i) ai dipendenti che intendano sostenere gli esami di stato;
j) ai dipendenti che intendano conseguire un titolo di studio di grado corrispondente a quello già posseduto.
2. A parità di condizioni, i permessi sono accordati seguendo le seguenti precedenze, ai dipendenti:
1. che non abbiano fruito precedentemente per un corso di pari livello;
2. con il miglior rapporto tra esami effettivamente sostenuti ed esami previsti dall’ordinamento didattico, nonché la miglior media dei voti ottenuti;
3. secondo l’ordine decrescente di età.