Art. 3 - Interconnessione delle RLS al SIRA, alle Reti Metropolitane e Regionali, alle Reti della Ricerca e all'Internet
1. L'Università assicura la connessione di ogni RLS al SIRA pianificando i collegamenti e le bande trasmissive previste in base alle esigenze di ogni Struttura e alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione, stabilendo, qualora necessario, le bande massime di utilizzo verso i collegamenti metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali. Nell’adempimento di tale finalità, l’Università si avvale anche di progetti di ricerca di Ateneo o svolti in collaborazione con altri Enti.
2. Nessuna Struttura può attivare connessioni autonome delle proprie RLS con quelle di altre Strutture o altri enti, se non concordate ed approvate preventivamente dal GESTORE.
3. La connessione tra Enti esterni o ospitati dall’Ateneo e la rete di Ateneo va valutata in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente, alla sua struttura organizzativa e alla finalità delle Convezioni con esso stipulate. I rapporti con Enti esterni, ove non regolati da norme e regolamenti cogenti, vanno valutati dal delegato del Rettore, sentito il GESTORE, e devono usualmente essere sottoposti ad approvazione degli Organi accademici.