Art. 5 - Corpo elettorale
1. Il corpo elettorale, riunito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, e articoli 9, 17, comma 3 e 18 regolamento generale di Ateneo, è presieduto dal decano di Ateneo, che designa un segretario per lo svolgimento dei lavori dell’assemblea.
2. Il corpo elettorale designa gli elettori componenti delle tre commissioni elettorali di seggio, formate come segue: per il seggio n. 1, cinque componenti effettivi e un supplente, di cui tre elettori professori di ruolo o ricercatori, un elettore del personale tecnico-amministrativo, un elettore componente del Consiglio degli Studenti, un elettore supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti effettivi e un supplente, di cui un elettore professore di ruolo o ricercatore, un elettore del personale tecnico-amministrativo, un elettore componente del Consiglio degli Studenti, un elettore supplente.
3. Il corpo elettorale formalizza l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.
4. Delle operazioni dell’assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trasmettersi all’ufficio competente.