Art. 9 - Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
a.	consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
b.	accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
c.	apposizione da parte dell’elettore della propria firma nell’elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
d.	consegna all'elettore, da parte del presidente, della scheda elettorale, previamente autenticata, e di apposita matita;
e.	ritiro dell'elettore nell’apposita cabina e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto;
f.	successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell’urna sigillata relativa al corrispondente elettorato;
g.	restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.