Art. 6 – Regime delle incompatibilità
1. La partecipazione dei professori o ricercatori proponenti dell’Università allo svolgimento delle attività in favore della società Spin off non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. In particolare i professori e ricercatori proponenti la costituzione dello spin off dovranno almeno aver raggiunto l’IPm nell’ultima valutazione CVR disponibile.
2. Il personale tecnico amministrativo proponente può svolgere attività a favore delle società Spin off previa autorizzazione del Direttore Generale e in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
3. Laddove emerga un’incompatibilità tra l’attività prestata nella società Spin off e il regolare adempimento delle proprie funzioni, il Professore o Ricercatore proponente deve immediatamente comunicarlo al Magnifico Rettore, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore, e il personale tecnico amministrativo proponente deve immediatamente comunicarlo al Direttore Generale, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni dell’Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i membri della Commissione Valutazione della Ricerca e del Nucleo di Valutazione, il Rettore, i Direttori di Dipartimento non possono assumere cariche direttive o amministrative nelle società spin off.