Art. 9 – Monitoraggio
1. Entro il 31 luglio di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, il legale rappresentante della società spin off trasmette all’ufficio competente dell’Università una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente secondo uno schema predisposto dagli uffici unitamente ai dati e ai documenti eventualmente necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica. Tale relazione deve contenere i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo distribuiti dalla società al personale dell’ateneo regolarmente autorizzato a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Le società spin off devono, altresì, prontamente comunicare all’ufficio competente, mediante invio di visura camerale aggiornata, ogni variazione relativa all’assetto societario e alle modifiche statutarie.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore di Dipartimento a cui afferiscono i docenti autorizzati a svolgere attività e/o incarichi direttivi in uno spin off, trasmette all’ufficio competente una dichiarazione, secondo uno schema predisposto dagli uffici, sull’assolvimento della prioritaria attività istituzionale e sull’eventuale presenza di conflitti di interessi conosciuti o potenziali e sull’adempimento degli obblighi derivanti da eventuale convenzione di utilizzo delle strutture universitarie.
4. Le relazioni di cui al comma 1 e 3 e le informazioni di cui al comma 2, vengono trasmesse, a cura dell’ufficio competente, alla Commissione tecnica, che annualmente consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’andamento delle società spin off, il quale valuterà l’eventuale revoca delle autorizzazioni concesse ai docenti e ricercatori autorizzati.