Art. 11 – Utilizzo delle strutture dell’Università
1. I rapporti tra Università e società spin off saranno regolati da apposita Convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinerà l’utilizzo di spazi, attrezzature e accesso del personale.
2. La permanenza dello spin off all’interno delle strutture dell’Ateneo avrà durata massima di cinque anni. La permanenza ulteriore all’interno delle strutture dovrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato accademico sulla base di una motivata richiesta.
3. La Convenzione di cui al comma 1 prevede la corresponsione all’Università di un canone forfettario annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
4. Non è consentito istituire la sede legale presso strutture universitarie.