Art. 2 - Principi generali
Ogni studente è libero di scegliere qualsiasi fotografo/video operatore di sua conoscenza. Qualora voglia avvalersi di fotografo/video operatore professionista potrà scegliere tra quelli indicati dall’Università nell’elenco di cui al successivo articolo 3.
Soltanto il fotografo/video operatore scelto dallo studente potrà accedere ai locali in cui si tengono gli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari ed eseguire le riprese, fatto salvo il caso del diniego descritto al successivo articolo 6.
L’Università si ritiene estranea a tutti gli effetti dal rapporto contrattuale instaurato tra lo studente e il fotografo/video operatore.
Il fotografo/video operatore si obbliga a risarcire qualsiasi danno possa provocare a persone e a cose nei locali dell’Università e qualsiasi danno possa causare all’immagine dell’Università.
Tutti gli operatori, siano essi professionisti od occasionali, sono tenuti al rispetto delle norme di questo regolamento, nonché di tutte le disposizioni e le norme attualmente in vigore, pena l’applicazione delle misure previste all’articolo 11.