Art. 11 - Sospensione e cancellazione
In ogni momento l’Ateneo può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione di questo Regolamento da parte degli operatori accreditati.
L’Ateneo si riserva di sospendere l’accreditamento, negando l’accesso temporaneamente o definitivamente, all’operatore che dovesse rendersi responsabile di disordini o di turbative durante la discussione degli esami finali e/o nei locali universitari, a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal Presidente della Commissione di laurea o dal personale universitario o per gravi e comprovati motivi, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.
La sospensione definitiva comporta la cancellazione dall’elenco degli operatori accreditati e può essere disposta dall’Ateneo, con provvedimento motivato, nel caso in cui:
a) l’operatore sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità e/o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo;
b) sia accertata la richiesta del pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel Tariffario o nei listini depositati agli atti;
c) il fotografo/video operatore decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente art. 5;
d) nel caso in cui l’operatore accreditato sia incorso per la seconda volta in un provvedimento sanzionatorio di qualsiasi genere.