Art. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università
L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all’interno dell’Ateneo, secondo il quale l’Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca.
Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell’attività inerente la specifica funzione, sarà soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.