Attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Titolo 3 - Regole per il trattamento dei dati
Art. 15 - Diritto di accesso e riservatezza
I presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni) e dal relativo regolamento di attuazione.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sensibili giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.