Mobilità verticale del personale tecnico amministrativo
Legge 127/97 art. 17 comma 109
Legge 127/97. art. 17. comma 109:
Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23.10.1992, n. 421, sono regolate dalle Università, per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art.l0 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29.