Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni dei preposti
1. Ai Preposti compete:
a) l’obbligo dello svolgimento di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, così come precisate all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 con esclusione di quelle a cui ha già adempiuto il Rettore con provvedimento generale;
b) vigilare ed esigere che i singoli lavoratori, o gli studenti ad essi equiparati, osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione, individuali o collettivi, messi a loro disposizione;
c) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro.
2. In particolare il Preposto della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie
attribuzioni e competenza, deve:
a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Dirigente;
b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
3. Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo I Capo III art. 12, comma 1 lettera d) ed e) del D. Lgs. 626/94 in materia di prevenzioni incendi ed evacuazione dei lavoratori.
4. Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VII del D. Lgs. 626 in materia di protezione da agenti cancerogeni.
4.bis Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VII – bis del D. Lgs. 626/94 in materia di protezione da agenti chimici.
5. Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VIII del D. Lgs. 626 in materia di protezione da agenti biologici.
6. I Preposti, responsabili scientifici e gestionali dell’impiego confinato di MOGM assumono le funzioni di utilizzatori e devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal D. L.vo 206 del 12 aprile 2001 concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati