Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Rettore
1. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro dell’Università di Trieste e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, compete:
a) provvedere alla valutazione di tutti i rischi e all’elaborazione del documento di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., per tutte le attività dell’Ateneo ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni come individuate dall’art. 10 del D.M. 363/98. Inoltre, per quanto attiene alle attività specificatamente connesse con la libertà d’insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta in via concorrente al Rettore e al Dirigente.
b) assicurare il coordinamento delle attività del Servizio di prevenzione e protezione con le altre strutture dell’Ateneo e l’effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
c) presentare periodicamente al C.d.A., per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.;
d) provvedere alla nomina del Medico Competente di Ateneo secondo quanto previsto agli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 626/94 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
e) provvedere alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) provvedere allo svolgimento di tutte le altre funzioni non previste nelle precedenti lettere a, b, c, d, e, attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato;
g) promuovere e coordinare, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, le attività di informazione e formazione dei lavoratori previste agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94