Art. 1 - Modalità di accesso
1. L’Università di Trieste procede annualmente alla programmazione del fabbisogno di personale, distinto per qualifiche e profili professionali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle ulteriori disposizioni di legge e contrattuali in materia di reclutamento, ed all’impegno delle corrispondenti risorse finanziarie.
Nell’ambito della programmazione annuale di cui sopra, vengono definite, per le diverse qualifiche e profili, le percentuali di reclutamento in rapporto alle varie tipologie di concorso previste dal presente regolamento.
Le assunzioni, siano esse a copertura di posti vacanti o nuove assunzioni, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, sono effettuate con contratto individuale di lavoro, previo espletamento di una delle seguenti procedure concorsuali volte all’accertamento del possesso delle professionalità richieste:
a) concorso pubblico per esami, per titoli ed esami e per titoli;
b) concorso riservato, per esami, per titoli ed esami e per titoli;
c) corso-concorso;
d)selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro ;
e) selezione degli iscritti nell’elenco delle persone disabili, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
f) selezione mediante lo svolgimento di prove consistenti in prove attitudinali, colloqui o tests a risposta multipla.
La procedura di cui al punto c) può essere adottata unicamente per le qualifiche professionali dalla VII alla IX.
Le procedure di cui ai punti d) ed e) sono adottate solo per assunzioni fino alla IV qualifica.
Nel caso di copertura di posti di IV qualifica funzionale per i quali siano richieste particolari professionalità che non trovino riscontro nelle liste di cui alle lettere d) ed e) – previa verifica in tal senso presso l’ufficio del lavoro e previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione - si può prescindere dall’obbligo di avviamento tramite gli uffici del lavoro, ricorrendo alla procedura del concorso pubblico per esami.
Le procedure di cui al punto f) sono adottate per assunzioni a tempo determinato. Alle prove selettive per tali assunzioni potranno essere sottoposti contemporaneamente tutti i candidati classificatisi idonei nelle graduatorie per titoli.
2. Le procedure di cui al presente articolo debbono svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
3. Una percentuale del 30% - con arrotondamento all’unità superiore - dei posti messi a pubblico concorso secondo le procedure di cui al punto a) è riservata al personale dell’Università di Trieste.
4. Una percentuale delle risorse finanziarie annualmente destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato può essere utilizzata per concorsi riservati al personale assunto a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Trieste e che vi abbia prestato servizio nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando per almeno sei mesi consecutivi.