Art. 3 - Commissioni esaminatrici
1. Le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso appartenenti al personale tecnico-amministrativo e/o docente dell’università o a personale di altra pubblica amministrazione ovvero, se necessario, scelto tra professionisti di particolare qualificazione e competenza e non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’Università, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
Le funzioni di presidente sono svolte da magistrati o da personale appartenente alla dirigenza o alla vice-dirigenza o al I o II R.S.T, ovvero da personale docente.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a personale dell’area amministrativo-contabile di qualifica non inferiore alla settima.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.
2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore amministrativo.
3. Con lo stesso provvedimento possono essere nominati i membri supplenti della commissione giudicatrice. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ip otesi di impedimento documentato e motivato dei componenti effettivi, ed in caso di dimissioni.
4. I componenti la commissione devono appartenere ad almeno una qualifica superiore a quella messa a concorso.
5. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza.